Termini e Condizioni

    Condizioni generali di servizio per logistica 3PL e fulfillment

    Ultimo aggiornamento: 10 settembre 2026

    SIMICO SRL a socio unico Sede legale: Via Giovanni Battista Moroni 11, 24060 Casazza (BG), Italia Magazzino: Via Acquasparsa 37, 24060 Grone (BG), Italia P.IVA/CF: 04709870168 | REA: BG - 483305 Email: info@simico.srl | Tel: +39 035 19775012 | PEC: simico@pec.it

    Contatto privacy: info@simico.srl — scrivi a questo indirizzo per esercitare i diritti previsti dagli artt. 15–22 del Regolamento (UE) 2016/679.

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    1. Oggetto e natura del contratto

    SIMICO SRL a socio unico (il «Fornitore») si impegna a fornire al cliente (il «Cliente») i servizi di logistica, stoccaggio e preparazione ordini descritti alla sezione 6, relativi alla merce del Cliente. Il contratto ha natura di contratto atipico, cui si applicano, in quanto compatibili e per quanto non espressamente derogato, le disposizioni in tema di deposito (artt. 1766 e ss. c.c.), di appalto di servizi (artt. 1655 e ss. c.c.), stante l'organizzazione di mezzi e personale propri del Fornitore, e, per le sole attività di organizzazione del trasporto, di spedizione (artt. 1737 e ss. c.c.). Il contratto non attribuisce al Fornitore alcun mandato alla vendita, alla gestione commerciale o alla rappresentanza del Cliente presso terzi, marketplace o pubbliche autorità, salvo quanto espressamente previsto per la gestione doganale ove attivata.

    2. Definizioni

    Nel contratto e nelle presenti condizioni:

    • «Merce»: i prodotti del Cliente affidati in custodia e/o lavorazione al Fornitore
    • «Giorno Lavorativo»: ogni giorno dal lunedì al venerdì, esclusi i giorni festivi nazionali e le chiusure comunicate dal Fornitore con almeno 10 giorni di anticipo
    • «Picco Stagionale»: periodi di eccezionale afflusso di ordini — Black Friday, Cyber Monday, Natale, Prime Day, saldi — comunicati con ragionevole anticipo, nonché ogni caso in cui i volumi conferiti superino in modo significativo la media storica o le previsioni comunicate
    • «Piattaforme»: Amazon Seller Central/Vendor Central e ogni altro marketplace tramite cui il Cliente commercializza la Merce
    • «Allegato A» e «Allegato B»: parte integrante del contratto, recanti rispettivamente le condizioni economiche e la nomina a Responsabile del Trattamento

    3. Allegati

    Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto l'Allegato A – Condizioni Economiche e l'Allegato B – Nomina a Responsabile del Trattamento ex art. 28 GDPR, oltre a eventuali ulteriori allegati sottoscritti in corso di rapporto. In caso di contrasto fra il corpo del contratto e l'Allegato A, prevale il corpo del contratto per gli aspetti giuridici e regolamentari; prevale l'Allegato A per le condizioni economiche, i prezzi e le soglie quantitative.

    4. Dichiarazioni e garanzie del Cliente

    Il Cliente dichiara e garantisce che:

    • È proprietario della Merce ovvero è comunque legittimato a disporne e a farla lavorare, stoccare e spedire dal Fornitore
    • La Merce è lecita, non contraffatta, non rubata e non gravata da diritti di terzi incompatibili con le attività oggetto del contratto
    • La Merce è conforme alla normativa applicabile nei Paesi di destinazione — sicurezza prodotto, etichettatura, marcatura CE, regolamento CLP/GHS per le sostanze pericolose, autorizzazioni sanitarie o di settore ove richieste — e ha ottenuto ogni autorizzazione necessaria alla vendita nei rispettivi mercati
    • Le informazioni fornite per l'esecuzione dei servizi — pesi, dimensioni, ASIN/EAN/SKU, istruzioni di lavorazione, codici doganali — sono complete, veritiere e aggiornate
    • Informerà tempestivamente e per iscritto il Fornitore di ogni richiamo prodotto, contestazione di sicurezza o procedimento amministrativo o giudiziario relativo alla Merce in giacenza

    5. Merce esclusa o soggetta a condizioni particolari

    Sono escluse dal contratto, salvo diverso accordo scritto che ne disciplini condizioni e responsabilità specifiche:

    • Merci pericolose ai fini del trasporto (ADR/IMDG/IATA) che non rientrino nei limiti delle esenzioni per quantità limitate (LQ) o quantità esenti (EQ)
    • Armi, munizioni ed esplosivi
    • Sostanze stupefacenti e prodotti farmaceutici soggetti a obbligo di ricetta o ad autorizzazione specifica alla distribuzione
    • Alimenti freschi o deperibili che richiedano catena del freddo continuativa
    • Animali vivi
    • Denaro contante, titoli di credito, metalli preziosi e beni di valore unitario superiore a € 1.000,00, salvo diverso accordo scritto
    • Prodotti contraffatti o comunque realizzati in violazione di diritti di proprietà intellettuale di terzi

    5.1 Rifiuto e sospensione

    Il Fornitore ha diritto di rifiutare la ricezione, sospendere la lavorazione o disporre la restituzione, a spese e rischio del Cliente, di Merce che rientri nelle categorie escluse ovvero che, a motivato giudizio del Fornitore, presenti rischi per la sicurezza del magazzino, del personale o di altra Merce ivi custodita. In caso di fondato sospetto di illiceità, il Fornitore potrà sospendere cautelativamente ogni movimentazione e, ove ne ricorrano i presupposti, informarne l'Autorità competente, dandone contestuale comunicazione al Cliente ove non vietato dalla legge.

    6. Servizi

    I servizi comprendono, nei limiti di quanto specificamente richiesto dal Cliente e riportato in Allegato A:

    • Ricezione, movimentazione e stoccaggio della Merce
    • Controllo visivo esterno dei colli in ricezione — senza verifica di qualità, funzionalità, quantità interna, autenticità o scadenza — e reimballaggio
    • Etichettatura, incluse etichette FNSKU, e packaging personalizzato
    • Preparazione e spedizione di ordini FBA e FBM
    • Gestione dei resi
    • Gestione doganale, solo ove espressamente attivata e regolata in Allegato A
    • Reportistica e tracciamento delle spedizioni tramite il sistema gestionale del Fornitore

    6.1 Servizi aggiuntivi e diligenza

    Servizi non ricompresi in Allegato A potranno essere richiesti dal Cliente ed eseguiti dal Fornitore previa accettazione scritta, anche a mezzo email, di un preventivo specifico. Il Fornitore esegue i servizi secondo la diligenza professionale richiesta dalla natura dell'attività ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c., avvalendosi di personale, mezzi e strutture adeguati.

    7. Tempi operativi e livelli di servizio

    I tempi di riferimento sono i seguenti:

    • Ricezione Merce: registrazione in giacenza entro 2 Giorni Lavorativi dalla consegna
    • Preparazione ordini FBA: entro 2 Giorni Lavorativi dalla conferma ordine
    • Preparazione ordini FBM: entro 1 Giorno Lavorativo se l'ordine è ricevuto entro le ore 12:00, diversamente entro il Giorno Lavorativo successivo
    • Resi: ricezione, verifica delle condizioni ed eventuale ripreparazione entro 3 Giorni Lavorativi dal ricevimento

    7.1 Natura dei termini

    I termini di cui sopra costituiscono obiettivi organizzativi di buona esecuzione e non termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 c.c.; il loro mancato rispetto non costituisce di per sé inadempimento risarcibile, salvo dolo o colpa grave del Fornitore, e non attribuisce al Cliente diritto a penali, sconti o risarcimenti non espressamente previsti dal contratto. I termini sono sospesi, senza necessità di preventiva comunicazione, in caso di Picco Stagionale, forza maggiore, istruzioni incomplete o tardive del Cliente, o ritardi imputabili a corrieri o vettori terzi.

    8. Tariffe, fatturazione e pagamento

    Le tariffe applicabili sono quelle indicate in Allegato A, IVA esclusa. Il pagamento delle fatture regolarmente emesse dovrà avvenire tramite bonifico bancario entro 7 giorni dal ricevimento, salvo diverso termine indicato in Allegato A. Decorso inutilmente il termine, senza necessità di costituzione in mora, saranno dovuti gli interessi moratori nella misura di cui al D.Lgs. 231/2002, oltre al rimborso forfettario delle spese di recupero ex art. 6 del medesimo decreto. In caso di ritardo il Fornitore potrà sospendere l'esecuzione dei servizi e ogni spedizione in corso ai sensi dell'art. 1460 c.c., dandone comunicazione scritta; la sospensione non costituisce inadempimento del Fornitore né gli fa perdere il diritto ai propri corrispettivi. Decorsi 30 giorni dalla scadenza senza integrale saldo, il Fornitore potrà risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta.

    9. Revisione delle condizioni economiche

    Il Fornitore può aggiornare le tariffe di servizio con preavviso scritto di almeno 30 giorni. Il Cliente che non intenda accettare l'aggiornamento può recedere senza oneri; la prosecuzione del rapporto oltre la data di decorrenza vale accettazione delle nuove condizioni. Le tariffe sono calcolate sulla base dei volumi e del mix di prodotto stimati con il Cliente: in caso di scostamento significativo e continuativo, il Fornitore potrà proporne la revisione con lo stesso preavviso.

    9.1 Costi a ripetizione

    Sono riaddebitati al Cliente al costo effettivamente sostenuto dal Fornitore e aggiornabili in qualunque momento con semplice comunicazione scritta o via email, con efficacia per le lavorazioni successive:

    • Materiale di imballaggio e consumo: cartoni, pluriball, nastro, etichette
    • Tariffe dei corrieri e dei vettori e relativi supplementi: carburante, zone disagiate, sovrapprezzi stagionali, mancata consegna o secondo tentativo, correzione indirizzo, area remota, tempo di attesa, fermo mezzo o demurrage, supplemento per pallet fuori sagoma o non sovrapponibile
    • Diritti doganali e commissioni bancarie
    • Commissioni ed eventuali penali applicate dalle Piattaforme, ove imputabili a istruzioni o inadempimenti del Cliente e anticipate dal Fornitore per suo conto
    • Costi energetici e di manodopera straordinaria resi necessari da variazioni normative o di mercato

    10. Deposito cauzionale

    Ove indicato in Allegato A, il Cliente verserà all'avvio del rapporto un deposito cauzionale a garanzia delle obbligazioni di pagamento. Il deposito non produce interessi, non costituisce anticipo sui corrispettivi ed è restituito entro 30 giorni dalla cessazione del contratto, dedotte le somme eventualmente dovute al Fornitore a qualunque titolo.

    11. Responsabilità

    Il Fornitore è responsabile della Merce dal momento della presa in consegna — intesa quale scarico fisico presso i propri locali e accettazione della consegna, con riserva per vizi, danni o ammanchi non immediatamente verificabili — fino alla riconsegna al vettore incaricato della spedizione. La sottoscrizione del documento di trasporto (CMR/POD) senza riserve attesta la sola presa in consegna dei colli nel numero e nelle condizioni esteriori dichiarati, e non costituisce accertamento del contenuto, della quantità interna o della conformità della Merce. Dal momento della riconsegna al vettore, la responsabilità per ritardi, mancate consegne, rifiuti, problematiche di appuntamento — incluse le finestre di ricezione dei centri logistici Amazon — congestione o riprogrammazione della consegna è del vettore e, nei rapporti tra le Parti, resta a carico del Cliente; il Fornitore non garantisce i tempi di consegna dei vettori terzi, fatta salva la propria responsabilità per colpa nella selezione del vettore ove a ciò tenuto.

    11.1 Misura del risarcimento

    In caso di danno, perdita o ammanco della Merce imputabile a colpa del Fornitore durante la giacenza, il Fornitore ne documenterà lo stato con fotografie o report e risarcirà il Cliente secondo i criteri e nei limiti stabiliti dall'art. 1693 c.c. e dalle condizioni convenute nel contratto individuale sottoscritto dalle Parti. Il risarcimento è commisurato al valore di acquisto della Merce, comprovato da fattura o altro documento probante il costo. I limiti convenuti non operano, e il Fornitore risponde per l'intero danno, in caso di dolo o colpa grave ai sensi dell'art. 1229 c.c.

    11.2 Danni esclusi

    Fermo quanto previsto dall'art. 1229 c.c., e salvo dolo o colpa grave del Fornitore, sono in ogni caso escluse dal risarcimento le voci di danno indiretto o consequenziale, ivi inclusi: mancato guadagno, perdita di chance commerciale o di posizionamento — incluso il ranking o la Buy Box su Amazon — sospensione o limitazione dell'account del Cliente sulle Piattaforme, costi di stoccaggio o penali applicati dalle Piattaforme, danno all'immagine o alla reputazione commerciale. Resta espressamente esclusa qualunque forma di responsabilità oggettiva o aggravata del Fornitore non prevista dalla legge o dal contratto.

    11.3 Sicurezza e assicurazione

    Il Fornitore dichiara che i propri locali sono dotati di impianto di allarme, sistema di videosorveglianza operativo 24 ore su 24 e copertura assicurativa per i rischi tipici dell'attività di magazzino: la Merce in giacenza è coperta da polizza assicurativa. Su richiesta il Fornitore consegnerà al Cliente evidenza della polizza in corso di validità. Il Cliente si impegna a stipulare, ove ritenuto opportuno in relazione al valore della Merce, una propria polizza a copertura della Merce in giacenza e in transito, con rinuncia dell'assicuratore alla rivalsa nei confronti del Fornitore per gli eventi coperti.

    11.4 Decadenza dalle contestazioni

    Il Cliente decade dal diritto di contestare ammanchi, danni o anomalie relative alla Merce se non li denuncia per iscritto entro 5 Giorni Lavorativi dalla comunicazione di ricezione o dalla messa a disposizione del relativo report o documentazione fotografica, e in ogni caso non oltre 30 giorni dalla consegna della Merce al vettore per la spedizione al destinatario finale.

    11.5 Gestione dell'inventario

    L'inventario registrato nel sistema gestionale del Fornitore costituisce evidenza operativa della giacenza, fatta salva rettifica in caso di verifiche fisiche, inventari periodici o riscontri successivi. In caso di discrepanza tra le quantità dichiarate dal Cliente e quelle fisicamente ricevute o rilevate, la quantità accertata dal Fornitore si presume corretta, salvo prova contraria fornita mediante contestazione scritta e motivata, con adeguata documentazione di supporto, entro il termine di cui alla sezione 11.4. Ove la Merce sia conferita in colli sigillati, pallet filmati o container e il servizio richiesto non comprenda il conteggio delle unità interne, il Fornitore attesta esclusivamente il numero di colli o pallet ricevuti, integri e non manomessi, e non la quantità di unità in essi contenuta; il conteggio delle unità interne può essere richiesto come servizio aggiuntivo.

    12. Manleva

    Il Cliente terrà indenne e manlevato il Fornitore, i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori da ogni pretesa, danno, sanzione e costo, incluse le spese legali, derivante da: violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui alla sezione 4; non conformità della Merce a normative di prodotto, sicurezza, etichettatura o proprietà intellettuale di terzi; violazione di diritti di terzi, inclusi titolari di marchio, connessa alla vendita della Merce da parte del Cliente; istruzioni errate, incomplete o tardive fornite al Fornitore. La manleva non opera per i danni derivanti da dolo o colpa grave del Fornitore nell'esecuzione dei servizi.

    13. Patto di non concorrenza e non sollecitazione

    Ove espressamente attivato in Allegato A, il Fornitore si impegna, per tutta la durata del contratto e per i 6 mesi successivi alla cessazione, a non commercializzare direttamente, tramite le medesime Piattaforme utilizzate dal Cliente, prodotti identici per marchio e referenza (ASIN/EAN) a quelli specificamente individuati in Allegato A. In assenza di attivazione espressa, la presente sezione non trova applicazione. Sono in ogni caso escluse dal patto: le referenze già commercializzate autonomamente dal Fornitore alla data di sottoscrizione; prodotti dello stesso marchio ma con referenza diversa; l'attività ordinaria del Fornitore per conto di altri clienti, ancorché operanti nel medesimo settore. Il Fornitore non utilizzerà le informazioni commerciali riservate del Cliente — fornitori, prezzi di acquisto, volumi, strategie commerciali — per fini diversi dall'esecuzione dei servizi. Il Cliente si impegna, per la durata del contratto e per i 6 mesi successivi, a non sollecitare né assumere, direttamente o indirettamente, personale dipendente o collaboratore del Fornitore con cui sia entrato in contatto, salvo consenso scritto.

    14. Riservatezza e protezione dei dati personali

    Ciascuna parte si impegna a mantenere riservate le informazioni tecniche, commerciali e organizzative dell'altra apprese in esecuzione del contratto, e a non divulgarle a terzi né utilizzarle per fini diversi, per tutta la durata del rapporto e per i 12 mesi successivi. Il trattamento dei dati personali avviene nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679. Nella misura in cui il Fornitore tratti, per conto del Cliente, dati personali dei clienti finali di questo — nominativi, indirizzi e recapiti necessari alla spedizione e alla gestione dei resi — le parti sottoscrivono contestualmente l'Allegato B, recante la nomina del Fornitore a Responsabile del Trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. Ciascuna parte rimane titolare autonoma del trattamento dei dati relativi al proprio personale e ai propri referenti commerciali.

    15. Accesso alle Piattaforme di vendita

    Il Fornitore non richiede, né il Cliente è tenuto a fornire, le credenziali di accesso dirette all'account del Cliente sulle Piattaforme, incluso Amazon Seller e Vendor Central. Ove necessario, l'integrazione avviene esclusivamente tramite il sistema gestionale proprietario del Fornitore (EcomPrep), integrato con Amazon Selling Partner API, previa autorizzazione concessa dal Cliente tramite le procedure ufficiali della Piattaforma e revocabile in autonomia in qualsiasi momento dal proprio account. Il Cliente resta l'unico soggetto responsabile nei confronti delle Piattaforme per la gestione, la sicurezza e l'eventuale sospensione del proprio account, salva la responsabilità del Fornitore per condotte a esso direttamente imputabili.

    16. Subappalto

    Il Fornitore può avvalersi, per l'esecuzione dei servizi, di corrieri, vettori, subfornitori o personale interinale di propria fiducia, rimanendo comunque responsabile verso il Cliente per il corretto adempimento del contratto secondo quanto ivi previsto.

    17. Durata e recesso

    Il contratto ha durata indeterminata a far data dalla sottoscrizione. Non è previsto alcun periodo minimo di durata, alcun volume minimo garantito — salvo quanto eventualmente concordato in Allegato A — né alcuna penale dovuta per il recesso da parte di alcuna delle parti. Ciascuna parte può recedere liberamente, senza obbligo di motivazione e senza alcun onere, mediante comunicazione scritta trasmessa via PEC o email agli indirizzi indicati in contratto, con preavviso di 30 giorni decorrenti dal giorno di ricezione. Il recesso è efficace indipendentemente dall'esistenza di partite economiche in essere. Se il Cliente non invia Merce per un periodo continuativo superiore a 90 giorni, il Fornitore potrà risolvere il contratto e disattivare l'account del Cliente sul proprio sistema gestionale, previo preavviso scritto di 15 giorni. Durante il preavviso il Fornitore continuerà a evadere gli ordini in corso alle condizioni del contratto.

    18. Risoluzione per inadempimento

    Ciascuna parte potrà risolvere il contratto con effetto immediato, ai sensi dell'art. 1456 c.c., mediante comunicazione scritta via PEC, in caso di grave inadempimento dell'altra, e in particolare — per il Cliente: mancato pagamento, anche di una sola fattura, decorsi 30 giorni dalla scadenza; conferimento di Merce rientrante nelle categorie escluse senza previo accordo scritto; violazione delle dichiarazioni e garanzie di cui alla sezione 4. Per il Fornitore: perdita o danneggiamento grave e reiterato della Merce per dolo o colpa grave; violazione grave e reiterata degli obblighi di riservatezza. La risoluzione non pregiudica il diritto della parte non inadempiente al risarcimento del danno ulteriore.

    19. Cessazione, riconsegna e Merce non ritirata

    Alla cessazione del contratto, per qualsiasi causa, il Cliente dovrà impartire istruzioni di spedizione o ritiro dell'intera Merce ancora in giacenza entro 15 giorni dalla data di efficacia della cessazione, a proprie cura e spese. Il Fornitore ha diritto di trattenere la Merce a garanzia del proprio credito, ai sensi degli artt. 2761, terzo comma, e 2756, secondo e terzo comma, c.c., e di ogni altro diritto di ritenzione o privilegio previsto dalla legge in relazione all'attività di custodia, fino all'integrale pagamento. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni, allo stoccaggio residuo si applicherà una maggiorazione del 100% rispetto alla tariffa ordinaria.

    19.1 Vendita della Merce non ritirata

    Decorsi ulteriori 60 giorni dall'invio, tramite PEC, di formale diffida a ritirare la Merce, quest'ultima si intenderà definitivamente non ritirata. Il Fornitore potrà avviare la procedura di vendita nel rispetto delle formalità previste dagli artt. 2761, 2756, terzo comma, e 2797 e ss. c.c. sulla vendita del pegno, a soddisfacimento del proprio credito e dei costi sostenuti, dandone rendiconto al Cliente e riconoscendo al medesimo l'eventuale eccedenza. La distruzione della Merce, in luogo della vendita, è consentita esclusivamente per beni privi di apprezzabile valore commerciale, deteriorati, scaduti o pericolosi, ovvero previo consenso scritto del Cliente. Resta fermo quanto diversamente imposto da norme inderogabili applicabili.

    20. Forza maggiore

    Nessuna delle parti sarà responsabile per il ritardo o l'impossibilità di adempiere qualora ciò dipenda da eventi imprevedibili e al di fuori del proprio ragionevole controllo, quali calamità naturali, incendi, epidemie, provvedimenti di autorità pubbliche, scioperi propri o di corrieri e vettori terzi, interruzioni prolungate dei sistemi informatici o delle Piattaforme non imputabili al Fornitore, guerre o atti di terrorismo. La parte colpita ne darà comunicazione scritta all'altra non appena possibile, indicando la durata presumibile dell'impedimento; le obbligazioni sospese riprenderanno efficacia al cessare dell'evento. Ove l'evento si protragga per oltre 60 giorni, ciascuna parte potrà recedere con effetto immediato.

    21. Cessione del contratto e comunicazioni

    Il contratto non può essere ceduto, in tutto o in parte, senza il previo consenso scritto dell'altra parte, salva la facoltà del Fornitore di cederlo a società controllante, controllata o collegata, ovvero in caso di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, dandone comunicazione al Cliente. Ogni comunicazione relativa al contratto dovrà essere effettuata per iscritto, a mezzo PEC, email o raccomandata A/R, agli indirizzi indicati in contratto; le comunicazioni via email si intendono validamente ricevute salva prova contraria. Ciascuna parte è tenuta a comunicare tempestivamente ogni variazione dei propri recapiti.

    22. Risoluzione delle controversie e foro competente

    Le parti tenteranno in buona fede una composizione amichevole di ogni controversia entro 30 giorni dalla relativa contestazione scritta. Ove la composizione amichevole non abbia esito positivo, e con la sola esclusione delle azioni di recupero crediti, dei procedimenti monitori e delle richieste di provvedimenti cautelari od urgenti, le parti esperiranno un tentativo di mediazione presso un Organismo di mediazione competente per territorio. Ove la mediazione si concluda senza accordo, o non sia esperibile nei termini di legge, la controversia potrà essere devoluta all'Autorità Giudiziaria. Per ogni controversia è competente in via esclusiva il Foro di Bergamo.

    23. Disposizioni finali

    Il contratto, unitamente ai suoi allegati, costituisce l'intero accordo tra le parti in relazione al proprio oggetto e sostituisce ogni precedente intesa, scritta o verbale. Ogni modifica dovrà essere effettuata per iscritto e sottoscritta da entrambe le parti, anche a mezzo scambio di email dagli indirizzi indicati in contratto, a pena di inefficacia. L'eventuale invalidità di una o più clausole non pregiudica la validità delle restanti, che restano pienamente efficaci; le parti si impegnano a sostituire la clausola invalida con altra che ne persegua, per quanto possibile, il medesimo risultato economico e giuridico. L'eventuale tolleranza di una parte rispetto a inadempimenti dell'altra non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle clausole violate. Il contratto è regolato dalla legge italiana.

    24. Clausole soggette ad approvazione specifica

    Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., il Cliente approva specificamente per iscritto, in sede di sottoscrizione del contratto, le clausole relative a: esclusione e rifiuto di determinata Merce; sospensione dei servizi; risoluzione per inadempimento; revisione delle tariffe; limitazione di responsabilità ed esclusione dei danni indiretti; decadenza dalle contestazioni; gestione dell'inventario e dei colli sigillati; patto di non concorrenza, ove attivato; recesso; diritto di ritenzione, maggiorazione dello stoccaggio e vendita della Merce non ritirata; cessione del contratto; mediazione obbligatoria e foro competente.